superamento dei divieti di
alienazione di alloggi per le aree cedute in proprietà
Con l'entrata in vigore della legge 448/1998, la
quale:
- all'art. 31 comma 46 da un lato ha esteso la possibilità di modificazione anche alle
convenzioni in diritto di superficie e dall’altro per quelle aventi per oggetto
il diritto di proprietà non fa più riferimento alle convenzioni contenenti
divieti o limitazioni del diritto di godimento, ma a tutte le convenzioni
precedenti, quale che sia il contenuto di esse;
- all'art. 31 comma 50 ha abrogato il discusso art.
3 comma 78 legge 549/1995
si opina ormai esser superato il problema se per
effetto della disciplina introdotta dal citat art. 3 comma 78 legge 549/1995
dovessero ritenersi ancora in vigore le clausole convenzionali afferenti a convenzioni
adottate quando i divieti temporanei di alienazione degli alloggi per le aree
cedute in proprietà erano tuttora in vigore.
In particolare appare
superata l’interpretazione, data anche in sede di Avvocatura di Stato, che la
nullità prevista dall’art. 35 della legge 865/1971, abrogata dalla legge
179/1992, continuasse a sopravvivere per le convenzioni con il Comune stipulate
anteriormente all’entrata in vigore della legge 179/1992 (l’art. 3, comma 78,
della legge 549/1995 conteneva l’infelice espressione che tanti dubbi aveva
sollevato: "possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di
godimento decennali e ventennali"); sostenere ciò, infatti, significava
affermare che la nullità prevista da una norma abrogata potesse sopravvivere
(non solo per il passato, si badi, ma anche per il futuro) sulla base di un
richiamo pattizio.
Tale interpretazione già
prima della nuova normativa, che con l'abrogazione dell'infelice norma
dell'art. 3 comma 78 legge 549/1995 ha risolto alla radice ogni problema interpretativo,
era stata peraltro fortemente criticata.
Si faveva osservare infatti
che la sanzione di nullità ubbidisce ai seguenti principi di carattere
generale: essa ha come propria fonte esclusivamente la legge, non il contratto
Trattasi infatti di sanzione prescritta per la tutela di un interesse generale
e pertanto occorre che sia prevista per legge.
Allorquando una clausola
contrattuale preveda la sanzione di nullità, possono verificarsi due
situazioni:
a)
o detta sanzione è prevista per legge ed allora la clausola pattizia ha
soltanto effetto riproduttivo, vale a dire costituisce una sorta di
"memento" per il contraente;
b)
oppure la nullità non è prevista per legge, ed allora la clausola
pattizia di nullità appare priva di effetti anche per le parti, i cui interessi
potranno trovare tutela per altra strada, ma certamente non applicando la sanzione
della nullità.
Si concludeva pertanto nel
modo seguente:
a)
l'abrogazione delle richiamate norme dell'art. 35 della legge 865/71
operava a far data dall'entrata in vigore della legge 179/92 (15 marzo 1992);
b)
pertanto i divieti e la nullità valevano, per gli atti di cessione dell'alloggio
o di costituzione di diritti reali di godimento posti in essere in precedenza,
nel senso che la nullità ad essi applicabile manteneva tutti i suoi effetti;
c)
dal 15 marzo 1992 non esisteva alcun divieto sanzionato con la nullità,
neppure per le convenzioni con il Comune sorte in precedenza, potendosi, al
più, riconoscere, ai divieti enunciati in dette convenzioni, valore di divieti
pattizi rientranti nell'art. 1379 c.c., se non addirittura valore di clausole
riproduttive dei diritti abrogati, ormai del tutto prive di effetti.
In definitiva, se, con la
finanziaria 549/1995 si voleva, sbagliando, affermare che si potesse mantenere
in essere una nullità su base negoziale, quando in effetti detta nullità non
aveva più ragion d’essere per il nostro ordinamento, probabilmente il
legislatore si è accorto di questo errore giuridico ed ha voluto porvi rimedio,
abrogando espressamente la norma contenuta nel discusso predetto art. 3, comma
78° della legge 549/1995;